IL MEDICO CHE NON DISPONE GLI OPPORTUNI APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI PUO’ RISCHIARE LA CONDANNA PER OMICIDIO COLPOSO (Sentenza Cassazione penale 17 agosto 2011 n. 32154)

“L’esistenza del rapporto di causalità tra la condotta negligente e l’evento mortale verificatosi va accertata in relazione all’evento hic et nunc verificatosi. Di conseguenza, è colpevole di gravissima negligenza il medico sportivo che non proceda ad approfonditi accertamenti ed esami che potrebbero consentire di verificare l’esistenza di una patologia generalmente ritenuta di agevole accertamento. Iniziative che competono al medico in quanto la responsabilità del rilascio del certificato d idoneità sportiva è a lui attribuita, soprattutto in presenza di anomalie rilevate in precedenza e documentate. (Fattispecie in cui un ragazzo, al quale il medico aveva rilasciato il certificato di idoneità sportiva agonistica malgrado avesse già in passato manifestato patologie di origine cardiaca che erano emerse anche nel corso della visita, nel corso di un incontro di calcio, decedeva per causa riconducibile a tali patologie”.
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