IL DANNO BIOLOGICO NON RICOMPRENDE QUELLO MORALE (sentenza della Corte di Cassazione n. 5230 del 2 aprile 2012)

Al fine di evitare una duplicazione del risarcimento è necessario tenere distinte la valutazione del danno morale da quello biologico.
In buona sostanza, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato, rileva non il nome assegnato al pregiudizio lamentato dall’attore (biologico, morale, esistenziale) ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dall’organo giudicante. Di conseguenza, si ha duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia stato liquidato due volte, sebbene con l’uso di nomi diversi.

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